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Legge Regionale n. 31 del 20 maggio 1997 |
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| FINALITA' (Art. 1, c.1) | La Regione promuove un'azione permanente rivolta a:
mediante il sostegno finanziario di interventi presentati da soggetti pubblici e privati. | |
| L.R. snella e flessibile | La legge è adeguata di anno in anno con L.R. di Bilancio e mediante l'adozione di Piani di settore per l'occupazione. | |
| Fondi | Anno 1997: Lire 14.100.000.000 di cui:
Mobilità tra i capitoli di spesa al fine di evitare economie. | |
| Altre agevolazioni regionali |
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Attività finanziabili:
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Enti promotori
I soggetti promotori sono:
Soggetti beneficiari
Sono ammessi a finanziamento:
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Entità del contributo
Quanto ai progetti di cui alla lettera a) il finanziamento è concesso nei limiti del 50 per cento della somma eccedente il sussidio erogato dall'INPS a carico dell'ente promotore e comunque non superiore a lire 400.000 mensili per addetto.
Quanto ai progetti di cui alla lettera
b) il finanziamento è concesso per un sussidio non superiore
a Lire 800.000 mensili (c. 3,
art. 1, L. 29.11.1996, n. 608)
per ogni soggetto impiegato.
Procedura
Le domande di finanziamento al competente servizio della Regione debbono pervenire entro sessanta giorni dalla data i approvazione della Commissione regionale per l'impiego.
Quanto alla lettera b) il finanziamento
è concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione
delle domande di approvazione dei progetti rivolte alla Commissione
regionale per l'impiego qualora sia accertato l'esaurimento dei
fondi statali.
Fondi disponibili anno 1997:
L. 800.000.000
Finalità
La Regione favorisce la creazione delle
condizioni per l'autoimprenditorialità da parte dei soggetti
che hanno partecipato alla realizzazione dei progetti L.S.U.,
attraverso la concessione di un contributo una-tantum,
pari a lire 6.000.000 per ogni soggetto che abbia
prestato attività lavorativa nei progetti L.S.U.
Beneficiari
Possono beneficiare del contributo:
la cui compagine sociale sia composta
da soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei
progetti di LSU di cui all'art. 3 , per almeno un terzo
ove si tratti di cooperative e per almeno il 51 per cento negli
altri casi, che realizzano una iniziativa imprenditoriale
nei settori di attività previsti nell'articolo medesimo.
Priorità
Le società cooperative hanno
priorità su tutti gli altri soggetti richiedenti.
Procedura
Le domande sono presentate al servizio competente della Regione a decorrere dal 28 agosto 1997.
Il finanziamento regionale è
concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle
domande corredate dalla relazione sulla attività che si
intende svolgere, dalla attestazione concernente la partecipazione
ai progetti di cui all'articolo 3 della legge e dal certificato
della CCIAA attestante l'inizio della attività medesima.
Revoca del contributo
Il contributo è revocato qualora
nei ventiquattro mesi decorrenti dalla data di inizio della attività
venga a cessare l'attività imprenditoriale proposta ovvero
i soggetti a fronte dei quali il contributo è stato concesso
abbiano presentato le dimissioni o siano stati dichiarati decaduti
dalla compagine sociale.
Fondi disponibili anno 1997:
L. 600.000.000
Finalità
La Regione concorre al finanziamento dell'indennità, pari a lire 800.000 mensili, per ciascun soggetto impegnato in progetti di enti locali che siano rivolti:
Beneficiari
Enti locali.
Priorità
Priorità è riconosciuta agli enti che, con riferimento alla necessità di dimostrare il miglioramento dei loro servizi ed inoltre di salvaguardare la tipicità dell'attività artigiana esistente nel proprio territorio:
Entità del contributo
L'intervento regionale consiste nell'erogazione di un contributo sull'indennità, per un periodo da 4 a 12 mesi, pari:
Procedura
L'ente locale deve presentare il progetto al servizio competente della Regione, entro il 27 ottobre 1997.
Il nucleo di cui all'articolo 9, comma
2 della legge esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione
e predispone la graduatoria.
Selezione dei partecipanti
L'assegnazione dei soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti è svolta a cura delle sezioni circoscrizionali competenti per l'impiego.
I soggetti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Fondi disponibili anno 1997:
L. 700.000.000
Finalità
La Regione al fine di realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi
e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, concede contributi per lo
svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro
pubblici e privati.
Soggetti promotori
Soggetti beneficiari
Priorità
Il 50 per cento delle disponibilità
finanziarie è riservato, in via prioritaria, ai progetti
che prevedono attività formativa di orientamento.
Entità dell'intervento
L'intervento regionale consiste nel rimborso delle seguenti spese:
Procedura
I progetti sono presentati dai soggetti promotori al servizio competente della Regione e debbono contenere le specifiche relative alla descrizione e programmazione del tirocinio, alla formazione orientativa, ai beneficiari, al tutor aziendale, al periodo di svolgimento e durata del tirocinio nonché la indicazione degli estremi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.
Il finanziamento regionale è
concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione dei
progetti.
Fondi disponibili anno 1997:
L. 50.000.000
I soggetti ex LSU che avviano attività imprenditoriale possono accedere al beneficio del contributo una tantum anche attraverso (art. 3, c. 3, lett. b e c):
La Regione concede contributi ad associazioni
imprenditoriali, enti bilaterali tra le parti sociali ed organizzazioni
sindacali per progetti sperimentali che valorizzino
le competenze dei pensionati attraverso lo svolgimento
di attività di tutoraggio finalizzata all'avviamento
dei giovani al lavoro (art. 5, c. 2).
Fondi disponibili anno 1997:
L. 100.000.000
Finalità
La Regione favorisce le assunzioni di
soggetti che hanno effettuato il tirocinio di cui all'articolo
5, comma 1, della legge mediante la concessione di un contributo.
Beneficiari
Possono beneficiare del contributo
le imprese che assumono a tempo indeterminato, entro dodici mesi
dal termine del tirocinio, soggetti che non godono di altri benefici
per l'assunzione e che hanno svolto il tirocinio, anche presso
altre imprese o enti.
Entità del contributo
Il contributo una-tantum
per ogni soggetto assunto è pari a lire 3.000.000.
Procedura
La domanda di contributo è presentata, al servizio competente della Regione, dall'impresa che assume a tempo indeterminato i soggetti che hanno effettuato il tirocinio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge.
Il contributo regionale è concesso
rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Fondi disponibili anno 1997:
L. 350.000.000
Settori di intervento:
I Progetti di impresa ammissibili a finanziamento possono ricadere nei seguenti settori:
Beneficiari
I beneficiari finanziari sono concessi a:
che abbiano ottenuto la iscrizione alla CCIAA nell'anno solare nel quale presentano la domanda. Le imprese individuali possono presentare le domande nell'anno solare nel quale hanno richiesto la partita IVA.
Le cooperative possono presentare domanda
entro i sei mesi successivi alla iscrizione al registro prefettizio
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni
ovvero alla iscrizione di cui all'articolo 2 della l.r. 13 aprile
1995, n. 50.
Limiti di età:
I soggetti, per accedere alle agevolazioni di legge, debbono avere un'età compresa tra i 18 ed i 32 anni.
Nel caso di società o cooperative, il suddetto requisito deve essere posseduto da almeno il cinquantuno per cento dei soci, che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.
Il limite di età è elevato a 40 anni per:
Il limite di età è, altresì,
elevato a 55 anni per le donne madri,
purchè le stesse siano disoccupate da almeno un anno dalla
data di presentazione della domanda e per i soggetti che hanno
prestato attività lavorativa nei progetti di lavori di
cui agli articoli 4 e 5 della legge.
Priorità
Una quota non inferiore al 30 per cento delle disponibilità finanziarie è riservata, in via prioritaria, all'avvio delle attività da parte dei soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti di cui all'articolo 3, comma 3 ed all'articolo 4, comma 3, della legge.
A parità di qualificazione tecnica, è riconosciuta priorità:
Viene, altresì, riconosciuta priorità ai progetti che incrementano il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti e delle materie prime seconde ed ai progetti che perseguono in via principale l'obiettivo del risparmio e dell'uso razionale delle risorse idropotabili nonché a quelli che concorrono al risanamento delle risorse idriche.
Ai progetti non finanziati nel corso
del 1997 per esaurimento di fondi o per chiusura dell'esercizio
finanziario è riconosciuta priorità nell'utilizzo
delle disponibilità recate, per le medesime finalità,
dal bilancio dell'esercizio finanziario 1998.
Entità delle agevolazioni finanziarie
Le agevolazioni finanziarie consistono in:
Ai soggetti che ne facciano richiesta il prestito può essere anticipato per una quota pari al 60 per cento dello stesso e con le medesime modalità di erogazione e di restituzione;
Esclusioni
Non sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati da:
Non sono, altresì, ammissibili
a finanziamento spese conseguenti ad operazioni di carattere economico
o finanziario operate fra la società e le persone fisiche
componenti la compagine societaria e società o persone
fisiche che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
o che risultino in rapporto di collegamento e controllo della
stessa.
Procedura
Per la prima attuazione saranno prese
in esame le richieste di ammissione alle agevolazioni pervenute
entro la scadenza del 30 aprile ai sensi della l.r. 12 aprile
1995, n. 34. Le scadenze successive sono determinate al
15 settembre 1997, al 31 marzo e al 15 settembre per
gli anni successivi.
Norme transitorie
Documentazione
Il nucleo di cui all'articolo 9, previo
colloquio con i soggetti proponenti esprime parere
motivato sui progetti ammessi a valutazione, predispone la graduatoria
ed individua le spese, compresi i relativi costi, da ammettere
a finanziamento.
Decadenza delle agevolazioni finanziarie
La decadenza o la decurtazione delle agevolazioni finanziarie viene pronunciata qualora:
La decadenza comporta l'obbligo della
restituzione delle somme percepite ed il pagamento degli interessi
legali dal momento dell'erogazione delle somme medesime.
Fondi disponibili anno 1997:
| Prestiti su investimenti (c. 1, lett a) | L. 3.000.000.000 |
| Contributi in c/ gestione (c.1, lett. b) | L. 3.000.000.000 |
Finalità
La Regione, concede aiuti alle
imprese che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, soggetti
che incontrano particolari difficoltà di inserimento o
reinserimento sul mercato del lavoro.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'aiuto:
individuate nei progetti predisposti da:
che assumono a tempo indeterminato: inoccupati e disoccupati:
Le categorie di persone di cui al capoverso precedente possono occupare posti di lavoro che si rendono vacanti a seguito di dimissioni volontarie.
Nell'ambito delle società cooperative, i soggetti neo-assunti in qualità di soci-lavoratori, sono configurabili, a parità di prestazione lavorativa, all'assunzione di lavoratori subordinati.
I benefici valgono per le assunzioni
poste in essere dopo l'entrata in vigore della legge e fino alla
data che sarà determinata nel bando per la presentazione
dei progetti.
Priorità
Priorità è riconosciuta ai progetti che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato:
Priorità è, altresì,
riconosciuta ai progetti che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato
di soggetti ultraquarantenni.
Entità dell'aiuto
Ai beneficiari è concesso un aiuto per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di lire 6.000.000 che è elevato a lire 8.400.000 per le categorie che incontrano particolare difficoltà di inserimento o reinserimento sul mercato del lavoro.
L'aiuto matura per non più di n. 10 assunzioni per ciascuna impresa.
L'aiuto è valido per un anno
ed è concesso quale sgravio parziale sulla contribuzione
dovuta per l'assunzione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale; nel caso in cui la contribuzione sia inferiore all'importo
dell'aiuto, lo stesso viene concesso in misura pari alla contribuzione.
Spese elaborazione progetti:
All'agenzia regionale per l'impiego,
agli enti bilaterali fra le parti sociali ed alle associazioni
di categoria è concesso, a fronte delle spese inerenti
l'elaborazione del progetto e la collaborazione nella fase di
gestione del progetto nel primo anno, il contributo di lire 1.000.000
per un massimo di cinque progetti proposti dallo stesso soggetto.
Procedura
Il progetto allegato alla domanda deve contenere:
Il nucleo di valutazione di cui all'articolo
9 esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione predispone
la relativa graduatoria.
Fondi disponibili anno 1997:
L. 700.000.000
Finalità
La Regione contribuisce all'integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati a contratti di solidarietà che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine di evitare licenziamenti, sia nel caso di un più razionale impiego del personale, sia soprattutto nel caso di crisi aziendale
La Regione favorisce, in via sperimentale,
accordi tra piccole e medie imprese e proprie rappresentanze sindacali
aziendali, al fine di ridurre di almeno quattro ore settimanali
l'orario di lavoro a parità di retribuzione.
Beneficiari
Tutte le imprese, comprese le società
cooperative, che, al fine di evitare in tutto o in parte licenziamenti,
stabiliscono una riduzione di almeno quattro ore dell'orario di
lavoro settimanale che interessi almeno un terzo del personale
dipendente a tempo indeterminato.
Esclusioni
Non possono beneficiare del contributo le imprese che:
Priorità
Il contributo è concesso prioritariamente
alle imprese soggette alla CIGS.
Entità del contributo
Alle imprese è concesso un contributo
pari ad un quarto del monte retributivo non dovuto a seguito della
riduzione dell'orario di lavoro per un periodo non superiore a
24 mesi. Il contributo è liquidato alla impresa richiedente
che trasferirà il 50 per cento dello stesso ai lavoratori
interessati (articolo 5, comma 5, d.l. 20 maggio 1993, n. 148,
convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).
Procedura
Il contributo regionale è concesso
una volta esperita la procedura prevista dall'articolo 1, comma
3, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre
1984, n. 863 (parere dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione).
Revoca del contributo
Il contributo è revocato qualora
il lavoratore, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro,
svolga un'altra attività lavorativa. Il contributo è,
altresì, revocato, alle imprese che licenziano i lavoratori
nei ventiquattro mesi decorrenti dalla data di riduzione dell'orario.
Fondi disponibili anno 1997:
L. 200.000.000
Finalità
La Regione contribuisce all'integrazione
delle retribuzioni dei lavoratori interessati a contratti di solidarietà
che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al
fine di incrementare l'occupazione
Beneficiari
Tutte le imprese, comprese le società
cooperative, che, al fine di incrementare l'occupazione, stabiliscono
una riduzione di almeno quattro ore dell'orario di lavoro settimanale
che interessi almeno un terzo del personale dipendente a tempo
indeterminato e procedono ad assunzioni che costituiscono nuovi
posti di lavoro rispetto al personale dipendente a tempo indeterminato
in forza all'atto della domanda.
Esclusioni
Non possono beneficiare del contributo le imprese che:
Entità del contributo
Alle imprese è concesso un contributo pari al cinquanta per cento del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per un periodo non superiore a 12/24 mesi.
Il contributo è liquidato alla
impresa richiedente che trasferirà il 50 per cento dello
stesso ai lavoratori interessati.
Procedura
Il contributo regionale è concesso
una volta esperita la procedura prevista dall'articolo 2, comma
7, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre
1984, n. 863 (accertamento dell'ispettorato del lavoro).
Revoca del contributo
Il contributo è revocato qualora il lavoratore, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, svolga un'altra attività lavorativa.
Il contributo è, altresì,
revocato alle imprese che licenziano i nuovi assunti oppure i
lavoratori interessati al contratto di solidarietà nei
dodici/ventiquattro mesi, rispettivamente, dalle assunzioni o
dalla data di riduzione dell'orario.
Fondi disponibili anno 1997:
Lire 100.000.000
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