FI.DE.A.S. s.r.l.

Legge Regionale n. 31 del 20 maggio 1997
"INTERVENTI PER SOSTENERE E FAVORIRE NUOVA OCCUPAZIONE ED ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL MERCATO DEL LAVORO"


Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 31 del 29 maggio 1997

Principali caratteristiche
FINALITA' (Art. 1, c.1) La Regione promuove un'azione permanente rivolta a:
  • sostenere e favorire l'occupazione e la sua qualificazione
  • superare le difficoltà d'impiego di soggetti particolarmente svantaggiati nel mercato del lavoro e nelle aree dove è più alto lo squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro

mediante il sostegno finanziario di interventi presentati da soggetti pubblici e privati.

L.R. snella e flessibile La legge è adeguata di anno in anno con L.R. di Bilancio e mediante l'adozione di Piani di settore per l'occupazione.
Fondi Anno 1997: Lire 14.100.000.000 di cui:
  • L. 11.000.000.000 dal bilancio regionale
  • L. 3.000.000.000 di F.S.E. Obb. 2, 3 e 5b

Mobilità tra i capitoli di spesa al fine di evitare economie.

Altre agevolazioni regionali
  • L.R. sull'artigianato: L.R. n. 33 e n. 34/97 pubblicate sullo stesso BURM
  • L.R. sulla montagna
  • L.R. sull'agriturismo
  • L.R. sul commercio
  • L.R. sul Turismo
  • L.R. e programmi ADI
  • L.R. sull'handicap
  • Docup Obiettivo 2 (Aree in declino industriali)
  • Docup Obiettivo 5b (Aree rurali)
  • Formazione: FSE e Formazione ordinaria
Tanti canali finanziari

Al centro la persona, il soggetto

l'IDEA !


Articolo 3 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.)

Attività finanziabili:
  • valorizzazione dei beni culturali
  • verde pubblico
  • turismo,
  • sviluppo dei servizi sociali
  • tutela dei beni ambientali,
  • protezione civile.
  • manutenzione urbana

Enti promotori

I soggetti promotori sono:

Soggetti beneficiari

Sono ammessi a finanziamento:

  1. i progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego e rientranti nella tipologia da essa deliberati come ammissibili, riguardanti l'utilizzo di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza trattamento previdenziale, secondo le disposizioni vigenti. Priorità per progetti con brevi periodi formativi.
  2. i progetti predisposti per i lavoratori iscritti da più di 2 anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino da almeno 3 anni non iscritti negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti (Art. 25, c.5, lett. A) L. 23.07.1991 n. 223) I progetti debbono avere un obiettivo formativo ed essere realizzati in un settore rientrante tra i "nuovi bacini d'impiego"

I nuovi bacini d'impiego individuati dal Libro Bianco di J. Delors
a) occupazione legata all'individuo
  1. Servizi a domicilio
  2. Custodia dei bambini
  3. Nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
  4. Aiuto ai giovani in difficoltà e al loro inserimento
b) occupazione legata alla qualità della vita
  1. Migliorie alle abitazioni
  2. Sicurezza
  3. Trasporti collettivi locali
  4. Rivalorizzazione degli spazi pubblici urbani
  5. Commerci a prossimità
  6. Turismo
  7. Audiovisivo
c) occupazione legata all'ambiente
  1. Patrimonio culturale
  2. Sviluppo culturale locale
  3. Gestione dei rifiuti
  4. Gestione delle risorse idriche
  5. Forestazione e salvaguardia delle zone naturali
  6. Regolamentazione, controllo dell'inquinamento e relativi impianti

Entità del contributo

Quanto ai progetti di cui alla lettera a) il finanziamento è concesso nei limiti del 50 per cento della somma eccedente il sussidio erogato dall'INPS a carico dell'ente promotore e comunque non superiore a lire 400.000 mensili per addetto.

Quanto ai progetti di cui alla lettera b) il finanziamento è concesso per un sussidio non superiore a Lire 800.000 mensili (c. 3, art. 1, L. 29.11.1996, n. 608) per ogni soggetto impiegato.

Procedura

Le domande di finanziamento al competente servizio della Regione debbono pervenire entro sessanta giorni dalla data i approvazione della Commissione regionale per l'impiego.

Quanto alla lettera b) il finanziamento è concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande di approvazione dei progetti rivolte alla Commissione regionale per l'impiego qualora sia accertato l'esaurimento dei fondi statali.

Fondi disponibili anno 1997: L. 800.000.000


Articolo 3, comma 3, lettera a)

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE SVOLTA DA SOGGETTI PROVENIENTI DA PROGETTI L.S.U.

Finalità

La Regione favorisce la creazione delle condizioni per l'autoimprenditorialità da parte dei soggetti che hanno partecipato alla realizzazione dei progetti L.S.U., attraverso la concessione di un contributo una-tantum, pari a lire 6.000.000 per ogni soggetto che abbia prestato attività lavorativa nei progetti L.S.U.

Beneficiari

Possono beneficiare del contributo:

la cui compagine sociale sia composta da soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti di LSU di cui all'art. 3 , per almeno un terzo ove si tratti di cooperative e per almeno il 51 per cento negli altri casi, che realizzano una iniziativa imprenditoriale nei settori di attività previsti nell'articolo medesimo.

Priorità

Le società cooperative hanno priorità su tutti gli altri soggetti richiedenti.

Procedura

Le domande sono presentate al servizio competente della Regione a decorrere dal 28 agosto 1997.

Il finanziamento regionale è concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande corredate dalla relazione sulla attività che si intende svolgere, dalla attestazione concernente la partecipazione ai progetti di cui all'articolo 3 della legge e dal certificato della CCIAA attestante l'inizio della attività medesima.

Revoca del contributo

Il contributo è revocato qualora nei ventiquattro mesi decorrenti dalla data di inizio della attività venga a cessare l'attività imprenditoriale proposta ovvero i soggetti a fronte dei quali il contributo è stato concesso abbiano presentato le dimissioni o siano stati dichiarati decaduti dalla compagine sociale.

Fondi disponibili anno 1997:

L. 600.000.000


Articolo 4 - PROGETTI DI ENTI LOCALI PER GIOVANI INOCCUPATI E DISOCCUPATI

Finalità

La Regione concorre al finanziamento dell'indennità, pari a lire 800.000 mensili, per ciascun soggetto impegnato in progetti di enti locali che siano rivolti:

  1. a migliorare i loro servizi con particolare riferimento a quelli relativi alla tutela ambientale, alla fruizione del patrimonio socio-culturale, alla accoglienza, alla promozione ed alla animazione turistica, ai servizi sociali, che siano realizzati da giovani diplomati o laureati in attesa di primo impiego;
  2. all'inserimento di giovani in attività artigianali ed in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle produzioni e dei mestieri tipici regionali.

Beneficiari

Enti locali.

Priorità

Priorità è riconosciuta agli enti che, con riferimento alla necessità di dimostrare il miglioramento dei loro servizi ed inoltre di salvaguardare la tipicità dell'attività artigiana esistente nel proprio territorio:

Entità del contributo

L'intervento regionale consiste nell'erogazione di un contributo sull'indennità, per un periodo da 4 a 12 mesi, pari:

Procedura

L'ente locale deve presentare il progetto al servizio competente della Regione, entro il 27 ottobre 1997.

Il nucleo di cui all'articolo 9, comma 2 della legge esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione e predispone la graduatoria.

Selezione dei partecipanti

L'assegnazione dei soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti è svolta a cura delle sezioni circoscrizionali competenti per l'impiego.

I soggetti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. per i progetti di cui alla lettera a): iscrizione alle liste di collocamento nonché diploma di scuola media superiore o diploma di laurea;
  2. per progetti di cui alla lettera b): iscrizione alle liste di collocamento.

Fondi disponibili anno 1997:

L. 700.000.000


Articolo 5, comma 1 - TIROCINI PRATICI A SCOPO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Finalità

La Regione al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concede contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati.

Soggetti promotori

Soggetti beneficiari

Priorità

Il 50 per cento delle disponibilità finanziarie è riservato, in via prioritaria, ai progetti che prevedono attività formativa di orientamento.

Entità dell'intervento

L'intervento regionale consiste nel rimborso delle seguenti spese:

  1. vitto e alloggio sostenute dai tirocinanti, per un massimo forfetario di lire 40.000 giornaliere;
  2. trasporto con mezzi pubblici ovvero 1/5 del costo di un litro di benzina, sostenute dagli stessi tirocinanti;
  3. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile;
  4. compensi orari e trasporto per la docenza;
  5. tutor aziendale.

Procedura

I progetti sono presentati dai soggetti promotori al servizio competente della Regione e debbono contenere le specifiche relative alla descrizione e programmazione del tirocinio, alla formazione orientativa, ai beneficiari, al tutor aziendale, al periodo di svolgimento e durata del tirocinio nonché la indicazione degli estremi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

Il finanziamento regionale è concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione dei progetti.

Fondi disponibili anno 1997:

L. 50.000.000


Articolo 3, c. 3, lett. b) e c) - articolo 5, c. 2 PROGETTI SPERIMENTALI

I soggetti ex LSU che avviano attività imprenditoriale possono accedere al beneficio del contributo una tantum anche attraverso (art. 3, c. 3, lett. b e c):

La Regione concede contributi ad associazioni imprenditoriali, enti bilaterali tra le parti sociali ed organizzazioni sindacali per progetti sperimentali che valorizzino le competenze dei pensionati attraverso lo svolgimento di attività di tutoraggio finalizzata all'avviamento dei giovani al lavoro (art. 5, c. 2).


La determinazione delle modalità di concessione di tali agevolazioni sono demandate alla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'impiego.

Fondi disponibili anno 1997:

L. 100.000.000


Articolo 5, comma 3

ASSUNZIONI DEI TIROCINANTI

Finalità

La Regione favorisce le assunzioni di soggetti che hanno effettuato il tirocinio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge mediante la concessione di un contributo.

Beneficiari

Possono beneficiare del contributo le imprese che assumono a tempo indeterminato, entro dodici mesi dal termine del tirocinio, soggetti che non godono di altri benefici per l'assunzione e che hanno svolto il tirocinio, anche presso altre imprese o enti.

Entità del contributo

Il contributo una-tantum per ogni soggetto assunto è pari a lire 3.000.000.

Procedura

La domanda di contributo è presentata, al servizio competente della Regione, dall'impresa che assume a tempo indeterminato i soggetti che hanno effettuato il tirocinio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge.

Il contributo regionale è concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Fondi disponibili anno 1997:

L. 350.000.000


Articolo 6 - IMPRENDITORIA GIOVANILE

Settori di intervento:

I Progetti di impresa ammissibili a finanziamento possono ricadere nei seguenti settori:

  1. produzione di beni
  2. produzione di servizi.
  3. commercio: attività commerciali poste in essere solamente nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e nei centri abitati, con meno di 500 abitanti, ricadenti negli altri comuni montani.
  4. agricoltura: giovani imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi del reg. CEE 2328/1991 con priorità per coloro che risiedono nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/1975 e in particolare nelle aree parco ai sensi della legge 394/1991. Saranno finanziabili le azioni relative alle maggiorazioni ammissibili ai sensi del reg. CEE 2328/1991, articolo 12, i progetti relativi ai piani di miglioramento che non rientrano nei parametri dell'articolo 5 del reg. CEE 2328/1991 che stabilisce le condizioni di accesso agli aiuti, le azioni relative alle spese di gestione, dovute ai costi aggiuntivi derivati dall'introduzione di nuove tecniche innovative a basso impatto ambientale per un periodo non superiore ai cinque anni nella misura decrescente del 20 per cento annuo; tale aiuto è riferito alle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto. I beneficiari di questa azione dovranno essere individuati dalla Regione in base ai progetti di ristrutturazione ambientale e riqualificazione delle produzioni.

Beneficiari

I beneficiari finanziari sono concessi a:

che abbiano ottenuto la iscrizione alla CCIAA nell'anno solare nel quale presentano la domanda. Le imprese individuali possono presentare le domande nell'anno solare nel quale hanno richiesto la partita IVA.

Le cooperative possono presentare domanda entro i sei mesi successivi alla iscrizione al registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ovvero alla iscrizione di cui all'articolo 2 della l.r. 13 aprile 1995, n. 50.

Limiti di età:

I soggetti, per accedere alle agevolazioni di legge, debbono avere un'età compresa tra i 18 ed i 32 anni.

Nel caso di società o cooperative, il suddetto requisito deve essere posseduto da almeno il cinquantuno per cento dei soci, che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

Il limite di età è elevato a 40 anni per:

  1. i lavoratori licenziati o in mobilità;
  2. i laureati e coloro che hanno superato con esito positivo corsi post-diploma legalmente riconosciuti, di durata almeno biennale;
  3. i portatori di handicap con invalidità superiore al quaranta per cento;
  4. gli emigrati che alla data di presentazione della domanda siano rientrati in Italia da non oltre due anni e siano residenti nelle Marche;
  5. gli immigrati extracomunitari regolarizzati e residenti nelle Marche;
  6. gli ex detenuti;
  7. le donne.

Il limite di età è, altresì, elevato a 55 anni per le donne madri, purchè le stesse siano disoccupate da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda e per i soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti di lavori di cui agli articoli 4 e 5 della legge.

Priorità

Una quota non inferiore al 30 per cento delle disponibilità finanziarie è riservata, in via prioritaria, all'avvio delle attività da parte dei soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti di cui all'articolo 3, comma 3 ed all'articolo 4, comma 3, della legge.

A parità di qualificazione tecnica, è riconosciuta priorità:

  1. alle iniziative assunte da donne ovvero a prevalente componente femminile;
  2. alle imprese che utilizzano nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione;
  3. alle imprese localizzate nelle aree a forte squilibrio tra la domanda e offerta di lavoro;
  4. alle imprese che favoriscono l'inserimento nella attività lavorativa di ex tossicodipendenti, di ex detenuti, di persone portatrici di handicap fisici e mentali ovvero immigrati extracomunitari regolarizzati e residenti nelle Marche.

Viene, altresì, riconosciuta priorità ai progetti che incrementano il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti e delle materie prime seconde ed ai progetti che perseguono in via principale l'obiettivo del risparmio e dell'uso razionale delle risorse idropotabili nonché a quelli che concorrono al risanamento delle risorse idriche.

Ai progetti non finanziati nel corso del 1997 per esaurimento di fondi o per chiusura dell'esercizio finanziario è riconosciuta priorità nell'utilizzo delle disponibilità recate, per le medesime finalità, dal bilancio dell'esercizio finanziario 1998.

Entità delle agevolazioni finanziarie

Le agevolazioni finanziarie consistono in:

  1. spese di impianto ed attrezzature e scorte di materie prime: prestito senza interessi, da restituirsi in cinque rate annuali con scadenza al 30 giugno di ogni anno, a partire dal secondo successivo a quello in cui il prestito è stato erogato, pari al 60% della spesa ammissibile e, comunque, fino al limite di lire 100 milioni. I predetti limiti sono elevati, rispettivamente, al 70% ed a lire 140 milioni per le cooperative. L'erogazione dei prestiti è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria a favore della Regione.

Ai soggetti che ne facciano richiesta il prestito può essere anticipato per una quota pari al 60 per cento dello stesso e con le medesime modalità di erogazione e di restituzione;

  1. spese di gestione: contributo a fondo perduto, da erogarsi in un triennio, pari al 40% della spesa ammissibile per il 1° anno, al 30% per il 2° ed al 20% per il 3°, fino al limite massimo di lire 80 milioni complessivi. Il limite del 40 per cento è elevato al 50 per cento per le cooperative;
  2. spese di assistenza tecnica: contributi a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa ammissibile, per importi non superiori a lire 10 milioni per ciascuno dei primi tre anni di attività.

Esclusioni

Non sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati da:

  1. persone giuridiche e titolari di imprese individuali che abbiano già usufruito dei benefici di cui alle leggi regionali 7 ottobre 1987, n. 35, 31 ottobre 1988, n. 39, 9 settembre 1993, n. 22 e 12 aprile 1995, n. 34;
  2. persone giuridiche nelle cui compagini sociali risultino persone giuridiche o fisiche che abbiano goduto, in qualità di società o cooperative o in qualità di imprese individuali, dei benefici previsti dalle leggi regionali di cui alla precedente lettera a).

Non sono, altresì, ammissibili a finanziamento spese conseguenti ad operazioni di carattere economico o finanziario operate fra la società e le persone fisiche componenti la compagine societaria e società o persone fisiche che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o che risultino in rapporto di collegamento e controllo della stessa.

Procedura

Per la prima attuazione saranno prese in esame le richieste di ammissione alle agevolazioni pervenute entro la scadenza del 30 aprile ai sensi della l.r. 12 aprile 1995, n. 34. Le scadenze successive sono determinate al 15 settembre 1997, al 31 marzo e al 15 settembre per gli anni successivi.


Norme transitorie

Documentazione

Il nucleo di cui all'articolo 9, previo colloquio con i soggetti proponenti esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione, predispone la graduatoria ed individua le spese, compresi i relativi costi, da ammettere a finanziamento.

Decadenza delle agevolazioni finanziarie

La decadenza o la decurtazione delle agevolazioni finanziarie viene pronunciata qualora:

  1. i beneficiari dell'anticipazione non sostengano, entro centottanta giorni dalla data di erogazione della stessa, le spese per cui è stato concesso l'anticipo; la Giunta regionale può concedere motivatamente una proroga non superiore a ulteriori centottanta giorni qualora il beneficiario dimostri la impossibilità, non dipendente dalla propria volontà, a sostenere tali spese;
  2. si verifichi, nel quinquennio successivo alla data di presentazione della domanda, una variazione della compagine sociale che faccia venir meno i requisiti di cui al secondo capoverso del precedente titolo i "Beneficiari" ovvero investa una percentuale pari o superiore ai due terzi dei soci;
  3. si verifichi l'esito negativo del riesame di cui alla lettera a1) del precedente titolo "Procedura";
  4. la sede legale ed effettiva dell'impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale;
  5. gli impianti e le attrezzature ammessi a finanziamento vengano alienati o distolti dall'uso previsto prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto;
  6. a seguito di ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese, vengano accertate, anche avvalendosi del parere del nucleo di valutazione, gravi inadempienze o quando risulti compromessa l'attuazione dei progetti finanziati

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle somme medesime.

Fondi disponibili anno 1997:
Prestiti su investimenti (c. 1, lett a) L. 3.000.000.000
Contributi in c/ gestione (c.1, lett. b) L. 3.000.000.000


Articolo 7, comma 2 - AIUTI ALLE ASSUNZIONI

Finalità

La Regione, concede aiuti alle imprese che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, soggetti che incontrano particolari difficoltà di inserimento o reinserimento sul mercato del lavoro.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto:

individuate nei progetti predisposti da:

che assumono a tempo indeterminato: inoccupati e disoccupati:

  1. le persone disoccupate di età superiore a 32 anni alla data di scadenza del bando di accesso;
  2. gli ex tossicodipendenti;
  3. gli ex detenuti;
  4. le persone portatrici di handicap fisici e mentali;
  5. gli immigrati extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o di documento equipollente;
  6. le persone disoccupate, di età superiore a 40 anni. E' consentito il cumulo con eventuali altri benefici fino alla concorrenza del totale degli oneri dovuti per quel soggetto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le categorie di persone di cui al capoverso precedente possono occupare posti di lavoro che si rendono vacanti a seguito di dimissioni volontarie.

Nell'ambito delle società cooperative, i soggetti neo-assunti in qualità di soci-lavoratori, sono configurabili, a parità di prestazione lavorativa, all'assunzione di lavoratori subordinati.

I benefici valgono per le assunzioni poste in essere dopo l'entrata in vigore della legge e fino alla data che sarà determinata nel bando per la presentazione dei progetti.

Priorità

Priorità è riconosciuta ai progetti che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato:

  1. del maggior numero di soggetti residenti nelle aree che presentano il maggior squilibrio tra domanda e offerta di lavoro;
  2. del maggior numero di donne.

Priorità è, altresì, riconosciuta ai progetti che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti ultraquarantenni.

Entità dell'aiuto

Ai beneficiari è concesso un aiuto per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di lire 6.000.000 che è elevato a lire 8.400.000 per le categorie che incontrano particolare difficoltà di inserimento o reinserimento sul mercato del lavoro.

L'aiuto matura per non più di n. 10 assunzioni per ciascuna impresa.

L'aiuto è valido per un anno ed è concesso quale sgravio parziale sulla contribuzione dovuta per l'assunzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale; nel caso in cui la contribuzione sia inferiore all'importo dell'aiuto, lo stesso viene concesso in misura pari alla contribuzione.

Spese elaborazione progetti:

All'agenzia regionale per l'impiego, agli enti bilaterali fra le parti sociali ed alle associazioni di categoria è concesso, a fronte delle spese inerenti l'elaborazione del progetto e la collaborazione nella fase di gestione del progetto nel primo anno, il contributo di lire 1.000.000 per un massimo di cinque progetti proposti dallo stesso soggetto.

Procedura

Il progetto allegato alla domanda deve contenere:

  1. descrizione delle attività dell'impresa intende assumere;
  2. livello di inquadramento all'atto dell'assunzione;
  3. altri benefici eventualmente ottenuti sulla base di altre disposizioni regionali, nazionali o comunitarie.

Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 9 esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione predispone la relativa graduatoria.

Fondi disponibili anno 1997:

L. 700.000.000


Articolo 8, comma 1

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (DIFENSIVI)

Finalità

La Regione contribuisce all'integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati a contratti di solidarietà che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine di evitare licenziamenti, sia nel caso di un più razionale impiego del personale, sia soprattutto nel caso di crisi aziendale

La Regione favorisce, in via sperimentale, accordi tra piccole e medie imprese e proprie rappresentanze sindacali aziendali, al fine di ridurre di almeno quattro ore settimanali l'orario di lavoro a parità di retribuzione.

Beneficiari

Tutte le imprese, comprese le società cooperative, che, al fine di evitare in tutto o in parte licenziamenti, stabiliscono una riduzione di almeno quattro ore dell'orario di lavoro settimanale che interessi almeno un terzo del personale dipendente a tempo indeterminato.

Esclusioni

Non possono beneficiare del contributo le imprese che:

  1. non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;
  2. hanno in corso, o hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;
  3. nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo, hanno effettuato riduzioni di personale, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie;
  4. non applicano le condizioni previste dal CCNL ovvero, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Priorità

Il contributo è concesso prioritariamente alle imprese soggette alla CIGS.

Entità del contributo

Alle imprese è concesso un contributo pari ad un quarto del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per un periodo non superiore a 24 mesi. Il contributo è liquidato alla impresa richiedente che trasferirà il 50 per cento dello stesso ai lavoratori interessati (articolo 5, comma 5, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).

Procedura

Il contributo regionale è concesso una volta esperita la procedura prevista dall'articolo 1, comma 3, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione).

Revoca del contributo

Il contributo è revocato qualora il lavoratore, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, svolga un'altra attività lavorativa. Il contributo è, altresì, revocato, alle imprese che licenziano i lavoratori nei ventiquattro mesi decorrenti dalla data di riduzione dell'orario.

Fondi disponibili anno 1997:

L. 200.000.000


Articolo 8, comma 2

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (ESPANSIVI)

Finalità

La Regione contribuisce all'integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati a contratti di solidarietà che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine di incrementare l'occupazione

Beneficiari

Tutte le imprese, comprese le società cooperative, che, al fine di incrementare l'occupazione, stabiliscono una riduzione di almeno quattro ore dell'orario di lavoro settimanale che interessi almeno un terzo del personale dipendente a tempo indeterminato e procedono ad assunzioni che costituiscono nuovi posti di lavoro rispetto al personale dipendente a tempo indeterminato in forza all'atto della domanda.

Esclusioni

Non possono beneficiare del contributo le imprese che:

  1. non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;
  2. hanno in corso, o hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;
  3. nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo, hanno effettuato riduzioni di personale, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie;
  4. non applicano le condizioni previste dal CCNL ovvero, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Entità del contributo

Alle imprese è concesso un contributo pari al cinquanta per cento del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per un periodo non superiore a 12/24 mesi.

Il contributo è liquidato alla impresa richiedente che trasferirà il 50 per cento dello stesso ai lavoratori interessati.

Procedura

Il contributo regionale è concesso una volta esperita la procedura prevista dall'articolo 2, comma 7, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (accertamento dell'ispettorato del lavoro).

Revoca del contributo

Il contributo è revocato qualora il lavoratore, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, svolga un'altra attività lavorativa.

Il contributo è, altresì, revocato alle imprese che licenziano i nuovi assunti oppure i lavoratori interessati al contratto di solidarietà nei dodici/ventiquattro mesi, rispettivamente, dalle assunzioni o dalla data di riduzione dell'orario.

Fondi disponibili anno 1997: Lire 100.000.000


ALTRI INTERVENTI
  • Interventi straordinari in aree che presentano gravi squilibri tra domanda ed offerta di lavoro
Art. 2, c. 4
L. 500.000.000
  • Integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati ai contratti di solidarietà di cui all'art.2, c.1 L. 863/1984
Art. 8, c. 3
L. 100.000.000
  • Servizi integrati per l'impiego ed interventi formativi e di riqualificazione del personale dipendente coinvolto
Art. 11
L. 100.000.000
  • Istituzione dell'Ossservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro all'interno del Servizio F.P. e Problemi del lavoro
Art. 12
L. 450.000.000